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Agricoltura

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PEC: anagrafe@pec.comune.dogliani.cn.it

Vidimazione bolle e registri dei prodotti vitivinicoli

Vidimazione e convalida dei documenti vitivinicoli

Il Regolamento CEE 884/2001, del 24.04.2001 stabilisce l’obbligo per la circolazione dei prodotti vitivinicoli (uve, mosti, vini, fecce) di essere scortati da un apposito documento di accompagnamento (Doco)

Chiunque produca uva da vino, intermediari “centri di intermediazione uve” (con requisiti stabiliti dal DM 10.06.1995) e stabilimenti vinicoli autorizzati dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, competente per territorio.

I documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (Doco), prima dell’utilizzazione devono essere timbrati a secco presso il Comune di appartenenza.

Timbratura a secco(documentazione):

  • Richiesta al Comune (come da stampato);
  • Registro di carico/scarico degli stampati;
  • Modello di rilascio tipografia o cartolibreria di acquisto.

I Doco compilati, prima dell’inizio della partenza della merce, sono convalidati con timbro presso il Comune territorialmente competenze e vistato dal funzionario delegato dal Sindaco.

Per la vidimazione delle bolle occorre pagare presso l’Ufficio Tributi (orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13) una contribuzione, come da delibera della Giunta Comunale n. 72 del 03.09.2009, di:

  • €uro 5,00 per vidimazione documenti di accompagnamento fino a 20 fogli
  • €uro 10,00 per vidimazione documenti di accompagnamento oltre 20 fogli

Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli

Il Regolamento CEE n.2238/93 stabilisce che le persone fisiche o giuridiche che posseggono a qualsiasi titolo prodotti vitivinicoli, sono soggetti all’obbligo della tenuta di registri indicanti le entrate e le uscite di detti prodotti. Detti registri devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell’uso alla vidimazione. Il Decreto dirigenziale del 22.11.1999 stabilisce che la vidimazione è effettuata oltre dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, anche presso il comune ove ha sede lo stabilimento o il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.

Requisiti per l’esercizio dell’attività
Stabilimenti vinicoli appositamente autorizzati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali, intermediari (centri di intermediazione uve) in possesso dei requisiti stabiliti dal DM 10.06.1995 e commercianti.

Modalità di autorizzazione
I soggetti utilizzatori di registri vitivinicoli richiedono la vidimazione degli stessi attraverso apposito stampato e con la presentazione del vecchio registro.

Per la vidimazione dei registri occorre pagare presso l’Ufficio Tributi (orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13) una contribuzione, come da delibera della Giunta Comunale n. 72 del 03.09.2009, di:

  • €uro 5,00 per vidimazioneregistri fino a 50 pagine
  • €uro 10,00 per vidimazione registri oltre 50 pagine

Documenti

Ultima modifica: 7 Dicembre 2019 alle 13:54
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