Comune di Dogliani - portale istituzionale

Anagrafe canina

Responsabile:
PEC: anagrafe@pec.comune.dogliani.cn.it

AAA cercasi casa disperatamente!!!!!

Il Comune di Dogliani vuole promuovere l’adozione dei cani portati al Canile Rifugio 281 che si trova a San Michele Mondovì in Via San Paolo 2/A.

I cani che possono essere adottati possono essere visionati sul sito del canile al seguente link: www.geassociazione.eu

Si riconosce quindi un premio di € 400,00 una tantum a favore di coloro che adottano un cane randagio da erogarsi in buoni spesa per cure veterinarie e/o acquisti relativi as alimenti e prodotti per i cani.

Il premio viene erogato solo dopo l’iscrizione di proprietà in anagrafe canina del Comune di Dogliani e l’assunzione dei seguenti impegni:

  • mantenere l’animale in buone condizioni presso la propria residenza;
  • non cederlo senza previa segnalazione all’Anagrafe canina del Comune di Dogliani;
  • rispettare le norme di Legge vigenti in materia;
  • farsi carico di ogni responsabilità conseguente alla detenzionde del cane;
  • segnalare l’eventuale smarrimento, furto o morte del cane;
  • accettare i controlli disposti dall’ASL e dal Comune.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Dogliani (tel. 0173 70107 int. 8-9 mail: amministrazione@comune.dogliani.cn.it)


Applicazione microchip

L’applicazione del microchip viene effettuata dal Servizio Veterinario dell’ASL CN1 distretto di Mondovì-Ceva. Le sedute di applicazione vengono concordate con i veterinari dell’ASL in base al numero di richieste pervenute presso l’ufficio comunale.

L’applicazione del microchip al proprio cane è l’operazione obbligatoria che il detentore deve effettuare a seguito dell’iscrizione all’Anagrafe Canina, entro 60 giorni dalla nascita o dall’acquisizione del proprio cane.

Il Comune provvederà a chiamare il detentore del cane, comunicandogli giorno ed ora nei quali dovrà portare il cane per l’applicazione.

Il servizio prevede il versamento di una quota al Servizio Veterinario dell’ASL.


Cani randagi

I cani catturati sul territorio comunale di Dogliani e dei quali non é possibile risalire al proprietario sono ospitati presso il canile Rifugio 281 con sede in Via San Paolo 2/A – San Michele Mondovì (telefono n° 347 8810065)

Tutti i cani dopo un periodo di osservazione sanitaria sono adottabili.


Come detenere un cane

Al chiuso (interno abitazioni, luoghi di lavoro)

Non esiste normativa specifica per questa condizione, se non le dimensioni minime di spazio di 8 mq.
E’ buona norma fornire luminosità accettabile e con ritmo circadiano, rumorosità contenuta (ricordiamo l’udito sviluppato del cane che lo rende sensibile ai suoni ad alta frequenza) e strutture per il riposo sollevate da terra.
Le detenzioni prolungate agli annessi esterni dell’abitazione, come terrazze, balconi etc. sono assimilate alla detenzione all’aperto.

All’aperto

Il privato che voglia detenere un cane deve:

  • assicurare allo stesso uno spazio di almeno 8 mq, fatte salve diverse esigenze di razza (lo spazio é insufficiente per le razze giganti),
  • mettere a disposizione una cuccia coibentata, ben impermeabilizzata e sollevata da terra,
  • avere un’adeguata superficie coperta ed ombreggiata, per permettere il riparo da sole ed intemperie.

L’animale deve avere sempre a disposizione acqua fresca e pulita per l’abbeverata ed alimentazione adatta all’età, alle condizioni climatiche ed all’attività fisica.

In box

A quanto richiesto per la detenzione all’aperto vanno aggiunte le seguenti misure:

  • il box deve essere costruito con materiale facilmente lavabile e disinfettabile,
  • la recinzione deve essere resistente, di altezza adeguata e fissata al fondo per impedire fughe e di trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso,
  • la porta di ingresso deve avere preferibilmente l’apertura verso l’interno,
  • la manutenzione deve essere puntuale, con rimozione e sostituzione delle parti non più idonee (usurate, arrugginite, taglienti, etc.).

Alla catena

A quanto richiesto per la detenzione all’aperto vanno aggiunte le seguenti misure:

  • la detenzione alla catena di norma dovrebbe essere evitata,
  • é ammessa solo quando non ovviabile da altri mezzi contenitivi (impossibilità di costruire un box, proprietà non recintata, etc),
  • la catena deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 m di lunghezza e deve permettere al cane di alzarsi e coricarsi agevolmente e di poter raggiungere la cuccia, la ciotola dell’acqua e la zona ombreggiata.

Il peso e la consistenza della catena devono essere proporzionate alla mole dell’animale.

In canile

Viene definito canile qualsiasi concentramento di cani, anche di proprietà diverse, in numero superiore a 5 esemplari adulti.
Il canile deve avere un’autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dei servizi tecnici interessati (veterinario ufficiale, ufficio d’igiene).

Per saperne di più: Benessere animale e prevenzione del randagismo, manuale per operatori di canile redatto dalla Regione Piemonte (dal sito web dell’ASL CN1).

In caso di violazione delle precedenti norme i proprietari o i detentori degli animali tenuti in condizioni non idonee saranno puniti con le previste sanzioni amministrative pecuniarieIn caso di maltrattamento potranno rispondere anche di responsabilità penale.


Iscrizione all’Anagrafe canina

La Legge Regionale nº 18 del 19 luglio 2004 ha introdotto l’identificazione elettronica del cane e ha trasferito le competenze della nuova anagrafe canina informatizzata ai Servizi Veterinari delle ASL, che la gestiscono in collaborazione con Comuni e Comunità Montane.

L’identificazione e l’iscrizione dei cani di proprietà all’Anagrafe canina della propria Regione é obbligatoria su tutto il territorio nazionale.

Il metodo di identificazione dell’animale tramite tatuaggio é stato sostituito dall’applicazione del microchip, una piccola capsula contenente un codice magnetico di 15 cifre, che viene inserito sottocute tramite un ago.

Obblighi dei detentori di cani

  • Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane é tenuto ad accertarsi della registrazione e identificazione dello stesso;
  • I proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita;
  • L’acquisizione, la variazione della sede di detenzione, la cessione o la morte del cane devono essere segnalati al Servizio Veterinario della ASL (entro 15 giorni);
  • Lo smarrimento del cane deve essere segnalato alla Polizia Municipale del Comune ove é detenuto il cane (entro 3 giorni);
  • I cani con tatuaggio illeggibile devono essere nuovamente identificati mediante apposizione di microchip.

Morte (denuncia)

La morte di un cane deve essere comunicata, entro 15 giorni, compilando il modello cartaceo allegato:

  • al Servizio Veterinario dell’ASL di competenza, se l’animale é identificato con microchip;
  • alla Polizia Municipale del Comune di residenza, se é ancora identificato con tatuaggio.

E’ possibile anche inviare il modulo via fax, corredato di copia di documento di identificazione, ai sensi del art. 7, capo II, D.P.R 403 del 20/10/1998.

In alternativa il proprietario può effettuare la segnalazione di decesso del cane direttamente dal sito web dell’Anagrafe Canina Regionale, alla pagina http://www.arvetpiemonte.it/segnalazioni/decesso, evitando in tal modo l’invio del modello cartaceo.

Le spoglie dell’animale possono essere:

  • smaltite mediante incenerimento attraverso il servizio offerto a pagamento da ditte specializzate,
  • sepolte in cimiteri autorizzati per piccoli animali,
  • seppelite in terreno di proprietà (previa autorizzazione del Sindaco e certificazione veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile all’uomo o agli animali).

Passaggio di proprietà (comunicazione)

L’acquisizione o la cessione di un cane devono essere segnalate, entro 15 giorni, al Servizio Veterinario dell’ASL in cui viene detenuto l’animale.
In caso di acquisizione di un cane con microchip proveniente da un’altra regione, si dovrà procedere all’iscrizione all’anagrafe della Regione Piemonte.
Presso gli uffici comunali sono presenti i moduli da compilare e firmare.


Ricerca del proprietario

Dal sito web dell’Anagrafe canina regionale, all’indirizzo http://www.arvetpiemonte.it/pubblico/ricerca, é possibile effettuare la ricerca dei proprietari di cani smarriti residenti in Piemonte. E’ indispensabile inserire nell’apposito spazio il codice del microchip o del tatuaggio.

Dallo stesso indirizzo o direttamente dal sito del Ministero della Salute è possibile accedere alla banca dati dell’Anagrafe Canina Nazionale, per rintracciare i proprietari di cani non residenti in Piemonte.


Smarrimento/furto

Lo smarrimento o il furto di un cane deve essere segnalato agli uffici del Comune di residenza entro 3 giornidall’evento, mediante compilazione del modulo allegato e trasmesso per conoscenza al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.

La segnalazione di furto dovrà essere corredata dalla denuncia effettuata presso la stazione dei Carabinieri. Questa comunicazione, registrata sul sistema anagrafico, faciliterà la ricerca e l’eventuale restituzione del cane.

E’ possibile registrare immediatamente la segnalazione di smarrimento ed effettuare la ricerca dei cani smarriti in Regione Piemonte sul sito web dell’Anagrafe canina regionale, all’indirizzo http://www.arvetpiemonte.it/pubblico/smarriti.

Se non si presenta la denuncia, é possibile incorrere nelle sanzioni relative allo stato di abbandono dell’animale.

Oltre a questo Ufficio, in materia é competente anche la Polizia Municipale.

Ultima modifica: 24 Luglio 2020 alle 14:32
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto