Comune di Dogliani - portale istituzionale

Anagrafe delle persone

Responsabile: Di Napoli dott.sa Anna Maria
PEC: anagrafe@pec.comune.dogliani.cn.it

Autocertificazione

Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, che attesta una serie di fatti, stati e condizioni. Ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce, va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e va presentata, anche da un’altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.

Con l’autocertificazione si possono attestare:

  • la data e il luogo di nascita;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • l’esistenza in vita;
  • la residenza;
  • lo stato di famiglia;
  • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
  • la nascita del figlio;
  • il decesso del coniuge, dell`ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);
  • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • l’appartenenza a ordini professionali;
  • il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
  • il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l`indicazione dell’ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell`archivio dell’anagrafe tributaria;
  • lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;
  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;
  • l’iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l`applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di vivere a carico di qualcuno;
  • tutti i dati, a diretta conoscenza dell’interessato, contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Le Amministrazioni devono acquisire d’ufficio le informazioni contenute negli atti o certificati e devono accettare l`autocertificazione. Il dipendente addetto che non accetta l’autocertificazione né l’attestazione di stati, qualità personali e fatti, tramite l’esibizione di un documento di riconoscimento, viola i doveri di ufficio.
La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente l’autocertificazione.

Possono presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia.
L’autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.

Il pubblico ufficiale deve accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l`identità.
L’autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona.

Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l’interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione resa.
Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi

Informazioni riguardanti l’OBBLIGO di ricevere l’autocertificazione anche per i privati – Legge n. 120 del 11/09/2020

In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni). L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive etc.).
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate

In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, CHIUNQUE (PUBBLICI E PRIVATI) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute

Dove è possibile presentare l’autocertificazione

  • Tutti gli Uffici delle Amministrazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi (per esempio Amministrazione Finanziaria, P.R.A., SIAE, Questura, Uffici Comunali – Provinciali – Regionali, Motorizzazione Civile, Uffici postali, Ufficio di collocamento, Camera di Commercio, A.S.L., E.N.E.L, Azienda Trasporti Pubblici, Scuole, Università, ecc.)
  • gli uffici privati (banche, assicurazioni,ecc)

Documenti


Carta d’identità

— Emergenza COVID-19 —

Il Decreto Legge del 30 aprile 2021 n. 56 ha prorogato al 30 settembre 2021 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da Amministrazioni pubbliche, scaduti a partire dal 31 gennaio 2020.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.


La carta d’identità è rilasciata ai cittadini residenti o temporaneamente dimoranti a Dogliani.
Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è differenziata a seconda dell’età. La sua validità si estende, rispetto alla scadenza prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

La carta equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell`Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Al riguardo, per maggiori e più dettagliate informazioni, è possibile consultare il sito che il Ministero degli Affari Esteri ha curato in collaborazione con l`A.C.I.

Carta d’identità elettronica (C.I.E.)

Dal 1° luglio 2018 l’Ufficio Anagrafe inizierà a rilasciare la Carta di Identità Elettronica (CIE), che sostituirà il documento in formato cartaceo. Il rilascio della CIE puo’ essere richiesto previo appuntamento telefonico al numero 0173/70107 interno 1, dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il costo del nuovo documento sarà di 22,20 Euro (16,79 Euro vanno direttamente allo Stato, a coprire i costi di realizzazione delle tessera, mentre il restante importo spetta al Comune quali diritti fissi Euro 5,15 e di segreteria 0,26) ed è possibile pagare in contanti o mediante Sistemi di pagamento elettronici (Bancomat/POS/Carte di credito).

Per il rilascio del documento occorre presentarsi presso lo Sportello dei Servizi Demografici muniti di:

  • della carta d’identità scaduta,
  • della tessera sanitaria (per snellire le procedure per l’acquisizione dei dati)
  • di una fotografia recente formato tessera, che verrà poi restituita. La fotografia può anche essere fornita su supporto digitale USB, (che contenga esclusivamente solo la fotografia e non altri documenti), in formato JPG, con dimensione del file non superiore ai 500 KB e risoluzione minima 400 DPI.
  • I cittadini stranieri devono essere provvisti di Permesso di soggiorno valido o di ricevuta e del passaporto.

In caso di smarrimento o furto del precedente documento – cartaceo o elettronico che sia – è necessario esibire la denuncia presentata presso le forze dell’ordine.

La nuova Carta di Identità Elettronica non sarà consegnata immediatamente, ma verrà spedita al richiedente, all’indirizzo indicato dall’interessato, dal Poligrafico dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

Pertanto i cittadini che hanno il documento in scadenza – ad esempio quanti si apprestano ad effettuare un viaggio all’Estero nei paesi dell’Unione Europea o nelle altre nazioni che hanno stipulato accordi internazionali di libera circolazione dei cittadini – sono invitati a richiedere i documenti elettronici con congruo anticipo.

I tempi per l’acquisizione e l’inserimento di dati, foto e impronte digitali, necessari per il rilascio della CIE, variano da 20 a 30 minuti circa. In caso di presenza di dati difformi tra la banca dati anagrafica, l’anagrafe tributaria e l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), potrebbe non essere possibile procedere all’emissione della CIE.

La procedura di emissione della nuova CIE, dà inoltre la possibilità, per il cittadino maggiorenne, di indicare, attraverso la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, di esprimere il proprio consenso (SI), il diniego (NO) o l’astensione alla dichiarazione di volontà (NON SO), alla donazione di organi e/o tessuti. Tale volontà verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) e potrà essere successivamente modificata in qualsiasi momento presso:

  • gli sportelli ASL abilitati (consultabili sul sito www.donalavita.net, oppure telefonando al numero 0116336712 oppure chiedendo informazioni allo sportello Anagrafe);
  • ad ogni emissione della carta di identità elettronica stessa.

Per l’eventuale cancellazione della volontà espressa, rivolgersi allo sportello Anagrafe di emissione della CIE.

Precisiamo infine che per i cittadini italiani minori di anni 18 è necessario l’assenso di entrambi i genitori, che devono essere presenti entrambi allo sportello insieme al minore.

Si evidenzia che, per favorire l’accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini mediante l’ulitizzo della C.I.E. ,le recenti norme hanno introdotto la possibilità di rinnovare le carte d’identità cartacee anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (così come da circolare della prefettura ns prot. 7638 del 04/08/2020).

NOTA: Per le fotografie da applicare sulla carta d’identità si veda il documento sulle caratteristiche delle fotografie.

Cittadini minorenni

La validità temporale della carta d’identità è diversa a seconda dell’età del minore:

  • per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità ha una validità di 3 anni
  • per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una validità di 5 anni.

I minori devono essere accompagnati dai genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento.

La firma del modulo di richiesta carta d`identità per minori di 18 anni è effettuata dai genitori.
I minori firmano la carta d’identità dal compimento del 12° anno di età.
Per ottenere la validità all`espatrio è necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore.

L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio, per i minori di 14 anni, è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura.

Come rinnovare la carta d’identità

Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza. Si evidenzia che per favorire l’accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini mediante l’ulitizzo della C.I.E. le recenti norme hanno introdotto la possibilità di rinnovare le carte d’identità cartacee anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (così come da circolare della prefettura ns prot. 7638 del 04/08/2020)

Non è necessario richiedere l’emissione di una nuova carta d’identità a seguito di cambi di indirizzo e di residenza.

Come comportarsi in caso di smarrimento o furto

Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:

  • l’originale della denuncia di smarrimento o furto resa all`autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia),
  • altro documento di riconoscimento valido per l`immediato rilascio,
  • tessera sanitaria (per snellire le procedure per l’acquisizione dei dati),
  • una fotografia recente formato tessera, che verrà poi restituita. La fotografia può anche essere fornita su supporto digitale USB, (che contenga esclusivamente solo la fotografia e non altri documenti), in formato JPG, con dimensione del file non superiore ai 500 KB e risoluzione minima 400 DPI.
  • I cittadini stranieri devono essere provvisti di Permesso di soggiorno valido o di ricevuta e del passaporto.

Come comportarsi in caso di deterioramento della carta d’identità

E` necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:

  • carta d’identità deteriorata,
  • tessera sanitaria (per snellire le procedure per l’acquisizione dei dati)
  • una fotografia recente formato tessera, che verrà poi restituita. La fotografia può anche essere fornita su supporto digitale USB, (che contenga esclusivamente solo la fotografia e non altri documenti), in formato JPG, con dimensione del file non superiore ai 500 KB e risoluzione minima 400 DPI.
  • I cittadini stranieri devono essere provvisti di Permesso di soggiorno valido o di ricevuta e del passaporto,
  • altro documento di riconoscimento valido per l`immediato rilascio.

Servizio a domicilio per persone non deambulanti

E` possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d`identità, presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite terzi.

Documenti


Variazioni anagrafiche

Iscrizione anagrafica e variazione dell’indirizzo

Il D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) ha introdotto con l’art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) una nuova serie di disposizioni che modificano profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.
Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo devono essere dichiarate dai cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e non prima.

A far data dal 09 maggio 2012 i cittadini interessati ad iscriversi nell’Anagrafe (con provenienza da altri Comuni d’Italia o dall’Estero oppure iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – A.I.R.E. di altri Comuni Italiani) o coloro che intendano variare il proprio indirizzo all’interno del territorio Comunale potranno dichiarare le variazioni che li riguardano utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta, reperibile sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno oppure ritirabile direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe.

E’ anche possibile richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica all’estero con il modulo (scaricabile qui) (i cittadini italiani saranno iscritti all’A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero mentre i cittadini non italiani saranno cancellati dall’Anagrafe per emigrazione all’estero).

Il modulo riporta in calce le modalità di compilazione della richiesta che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda mentre la trasmissione del modulo a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata  solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo stesso.

Le richieste possono pervenire all’Ufficio Anagrafe in questo modo:

  1. presentazione diretta agli sportelli dell’Ufficio previo appuntamento
  2. trasmissione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE – Piazza San Paolo n. 10 – 12063 DOGLIANI   CN
  3. trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0173 721729
  4. trasmissione a mezzo posta elettronica certificata a: anagrafe@pec.comune.dogliani.cn.it
  5. trasmissione a mezzo posta elettronica a: protocollo@comune.dogliani.cn.it

I cittadini NON appartenenti a Stati  dell’Unione Europea dovranno allegare alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero la documentazione di cui all’allegato A): (scaricabile qui), mentre i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea allegheranno alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica dall’estero la documentazione di cui all’allegato B): (scaricabile qui).

Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell’indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell’Ufficio.

A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall’art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l’Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all’indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni  dalla dichiarazione resa.
Nel caso in cui gli accertamenti non fossero positivi i richiedenti saranno informati con una comunicazione di “preavviso di rigetto” (Art. 10/Bis della Legge 241/1990) ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l’Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, a revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonché segnalare all’Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale  ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.
In mancanza di comunicazione all’interessato entro i 45 giorni di cui sopra vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell’indirizzo si intende confermata.

Variazione dell’indirizzo sulla carta di circolazione dei veicoli targati (beni mobili registrati) di proprietà personale dei cittadini

In applicazione del nuovo testo dell’art. 116 – comma 13 -del Codice della Strada, a far data dal 19.01.2013, i possessori di patente di guida non riceveranno più l’analoga etichetta riportante il nuovo indirizzo di residenza, ferma restando la necessità di provvedere all’aggiornamento degli indirizzi registrati nella banca dati centrale della Motorizzazione Civile. Pertanto i cittadini possessori di tale documento dovranno continuare ad indicarne i relativi estremi (tipo/numero/data di rilascio ecc…) così come indicato nel modulo di richiesta iscrizione anagrafica/variazione dell’indirizzo.

Documenti

  • modulo variazione residenza: modulo per la richiesta di residenza.
    ATTENZIONE: La modulistica è stata modificata per effetto della Circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 06.08.2014 che, in applicazione dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito nella Legge 23.05.2014 n.. 80 (Lotta all’occupazione abusiva di immobili) introduce l’obbligatorietà di acquisire in sede di dichiarazione anagrafica le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione od altro).
  • modulo cancellazione residenza: modulo per la cancellazione di residenza per emigrazione all’estero.
  • allegato A Circ 9 2012- extra UE:  documenti necessari per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
  • allegato B Circ 9 2012- UE: documenti necessari per l’iscrizione anagrafica di cittadini appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea.
Ultima modifica: 22 Novembre 2023 alle 12:54
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