Comune di Dogliani - portale istituzionale

Elettorale

Responsabile: Di Napoli dott.sa Anna Maria
PEC: anagrafe@pec.comune.dogliani.cn.it

04 Marzo 2018 – Elezioni Politiche

I risultati delle votazioni avvenute in data 04.03.2018 sono consultabili:

  • Per il SENATO DELLA REPUBBLICA al link
  • Per la CAMERA DEI DEPUTATI al link

25 Maggio 2014 Consultazioni elettorali – Comune Regione Piemonte Parlamento Europeo

Nella data del 25 maggio 2014 i cittadini sono stati invitati a votare:

  • Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
  • Elezione amministrative della Regione Piemonte
  • Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Documenti


Iscrizione alle liste elettorali e richiesta dei certificati relativi

L’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Dogliani avviene d’Ufficio al compimento della maggiore età oppure, sempre d’Ufficio, in seguito all’immigrazione da altro comune italiano.

L’Ufficio Elettorale provvede al rilascio delle certificazioni relative all’iscrizione nelle liste elettorali per gli elettori ancora iscritti nelle proprie liste anche se non più residenti e al godimento dei diritti politici per i cittadini residenti nel Comune anche se non ancora iscritti nelle liste (con conferma di iscrizione nelle liste elettorali da parte del Comune precedente).

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali per l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo viene rilasciato, in esenzione da imposta di bollo e da diritti di segreteria, sia su richiesta fatta dall’interessato e sia a corredo di raccolte firme o candidature in occasione di consultazioni elettorali o presentazione di proposte di legge o quesiti referendari.

Questo certificato non è mai sostituibile con l’autocertificazione.

Il certificato di godimento dei diritti politici attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore.

Se rilasciato in carta legale costa Euro 0,52 per i diritti di segreteria più l’importo della marca da bollo.

Questo certificato è sostituibile con l’autocertificazione.


Giudici popolari: iscrizione all’Albo

L’Ufficio Elettorale deve provvedere alla formazione ed all’aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.

A questo riguardo, le attribuzioni in materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni e integrazioni.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali possono chiedere, entro il mese di luglio di ogni anno dispari, di essere inseriti negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d’Appello.

L’iscrizione negli albi è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

In questi albi devono essere iscritti, d’ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere elettore del Comune;
  • avere la residenza anagrafica nel Comune;
  • cittadinanza italiana;
  • buona condotta morale;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;;
  • titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) oppure titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello (secondo grado).

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).

L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.


Leva militare

Ogni cittadino residente di sesso maschile è automaticamente iscritto nelle liste di leva all’atto del compimento del 17° anno di età.

L’elenco dei giovani iscritti nelle liste è depositato ed è consultabile personalmente dall’interessato presso l’Ufficio Leva.

L’Ufficio Leva consegna i fogli di congedo e di riforma e fornisce informazioni.

Si ricorda che con l’introduzione del servizio militare professionale, a far data dal 01.01.2005, la chiamata alla leva è sospesa e potrà essere ripristinata – con decreto governativo – qualora:

  1. sia deliberato lo stato di guerra;
  2. l’Italia sia coinvolta in gravi crisi internazionali.

Per ogni informazione riguardante la carriera militare è necessario rivolgersi al seguente indirizzo:

Comando Regione Militare Nord
corso Vinzaglio 6 – Torino
Tel. 011.56.03.27.48
email opinfopr@rmnord.esercito.difesa.it

orari: Lun-Gio 8,00 – 16,30    Ven 8,00 – 12,00

Centro Documentale
corso Unione Sovietica 100 – Torino


Seggi elettorali: i componenti di seggio

Per ogni sezione elettorale è istituito un ufficio elettorale o seggio.

L’ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente, da quattro scrutatori (ridotti a tre per i referendum) e da un segretario, scelto dal presidente.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):

  • i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Tutti i membri dell’ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali e di referendum coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I compensi ricevuti non sono soggetti a Irpef e quindi non vanno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi.
I membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.

Presidente di seggio

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello è stato istituito, con legge 21 marzo 1990, n. 53, l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio è necessario essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, che viene aggiornato annualmente e depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune.
E’ costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti (magistrati, avvocati dello Stato, ecc..), anche dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda di iscrizione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • buona condotta;
  • età non superiore ai 70 anni;
  • titolo di studio: scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (diploma di scuola media superiore);

e che non rientrano nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale.

La domanda di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale può essere presentata utilizzando il modulo prestampato, in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale, consegnandola all’Ufficio Protocollo nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre di ciascun anno.

Se la richiesta viene accolta, l’iscrizione riveste carattere permanente e non deve, quindi essere rinnovata l’anno successivo.
La Corte d’Appello, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall’albo di coloro che non hanno i requisiti prescritti o che hanno riportato una condanna per reati in materia elettorale o che chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo o che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

I Presidenti dei seggi elettorali sono nominati, in occasione di ogni consultazione elettorale, dal Presidente della Corte d’Appello fra coloro che sono iscritti nell’apposito Albo predisposto dal Comune.

La nomina viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione e l’elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali viene trasmesso al Comune entro il ventesimo giorno antecedente la data delle consultazioni.

Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

  • nomina il Segretario del seggio;
  • prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
  • provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
  • sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
  • soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
  • è incaricato dell’ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
  • ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

Scrutatore

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, formato ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e da ultimo, dall’art. 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che viene aggiornato annualmente e depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune.

In occasione di elezioni gli scrutatori vengono nominati attingendo da questo albo.

I cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali, che hanno assolto gli obblighi scolastici e che non rientrano nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale, possono chiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

La domanda di inserimento nell’albo degli scrutatori può essere presentata utilizzando il modulo prestampato, in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale, consegnandola all’Ufficio Protocollo nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre di ciascun anno.
Se la richiesta viene accolta, l’iscrizione riveste carattere permanente e non deve, quindi essere rinnovata ogni anno.
L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chieda, mediante domanda scritta entro il mese di dicembre, di essere cancellato per gravi, giustificati e comprovati motivi oppure sia cancellato d’ufficio.

La Commissione Elettorale Comunale procede alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti prescritti o che hanno riportato una condanna per reati in materia elettorale o che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo.

L’Albo viene aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno.
Entro il 15 gennaio l’albo è depositato presso l’Ufficio Elettorale per la durata di quindici giorni ed ogni cittadino può prenderne visione.
In occasione di consultazioni la Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, dal 25° al 20° giorno antecedente la data della votazione, nomina gli scrutatori da destinare ai seggi elettorali, tra coloro che sono iscritti all’albo.
Ai nominati il Sindaco provvede alla notifica della nomina entro il 15° giorno precedente le elezioni.

In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare una rinuncia per grave impedimento all’Ufficio elettorale, entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:

  • firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
  • identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
  • spoglio delle schede;
  • registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
  • confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

Segretario

Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell’insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53), che non abbiano superato il settantesimo anno di età e che non rientrino nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale.

Il Segretario assiste il Presidente nell’adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

Rappresentante di lista

I rappresentanti sono designati dai delegati in occasione di consultazioni.

I delegati hanno diritto di designare all’ufficio di ciascuna sezione due rappresentanti: uno effettivo e l’altro supplente.
Le designazioni possono essere effettuate, entro il giovedì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 Legge 21 marzo 1990, n. 53).

I rappresentanti hanno diritto:

  • ad assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione;
  • a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
  • ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
  • a trattenersi all’esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.


Tessera elettorale

La tessera elettorale personale a carattere permanente, istituita con la legge 30 aprile 1999, n. 120, ha sostituito il “vecchio” certificato elettorale.

E’ un documento permanente e dovrà essere conservata con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum.
Serve per essere ammessi a votare, presso la sezione elettorale di appartenenza, esibendola insieme a un documento di riconoscimento valido.
E’ contrassegnata da una serie e da un numero e contiene, oltre ai dati anagrafici dell’elettore, l’indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l’indicazione dei collegi elettorali di appartenenza.

La tessera reca, inoltre, diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del presidente del seggio elettorale all’atto della votazione.
La tessera è valida fino all’esaurimento dei predetti appositi spazi.
Esauriti questi diciotto spazi a disposizione, su domanda dell’interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale.

Al titolare della tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall’art. 2 del Decreto della Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, o abbia perso il diritto di voto, viene ritirata d’ufficio la tessera elettorale in suo possesso.

Qualora l’elettore trasferisca la residenza da un Comune all’altro, sarà il Comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza.
In caso di rettifica dei dati personali verrà rilasciata una nuova tessera con le generalità esatte previo ritiro di quella precedente con le generalità errate.
La tessera deve essere ritirata a cura dell’interessato presso l’ufficio elettorale.

Gli elettori residenti all’estero potranno ritirare la tessera elettorale presso l’ufficio elettorale in occasione della prima consultazione.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso l’ufficio elettorale.

La richiesta/ritiro potrà avvenire anche tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni, purchè munita di fotocopia del documento di riconoscimento dell’intestatario della tessera o del duplicato e di un documento in corso di validità che comprovi l’identità personale del richiedente.
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all’elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

La tessera elettorale non può essere sostituita con l’autocertificazione.

In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a cambio indirizzo, variazione del locale di votazione e/o
della sezione elettorale, sarà l’Ufficio Elettorale a curare gli  aggiornamenti della tessera stessa tramite un tagliando adesivo con le variazioni, da applicare sulla tessera negli appositi spazi.
Verrà quindi trasmesso per posta, direttamente al domicilio dell’elettore, l’avviso di presentarsi presso l’Ufficio elettorale muniti della tessera per la rettifica/aggiornamento della tessera stessa.

Ultima modifica: 6 Febbraio 2020 alle 12:44
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