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Stato civile

Responsabile: Di Napoli dott.sa Anna Maria
PEC: anagrafe@pec.comune.dogliani.cn.it

Certificazione: certificati ed estratti di atti di stato civile

Lo Stato Civile è la funzione che comporta la registrazione degli avvenimenti che interessano la vita dei cittadini relativamente a: nascita, morte, matrimonio, cittadinanza. Rilascia certificati ed estratti, per riassunto e per copia integrale, di nascita, matrimonio e morte.

I certificati sono rilasciati in carta libera e sono esenti da diritti.

Nel caso che questi documenti vadano presentati ad una pubblica amministrazione, devono essere autocertificati.
In questo caso il cittadino può passare all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove saranno stampate le relative autocertificazioni (senza alcun costo) che gli interessati dovranno solo firmare e presentare alle pubbliche amministrazioni interessate, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente di guida).

Tutti i certificati di stato civile vengono rilasciati gratuitamente.

Nascita

Certificato di nascita

Certifica cognome, nome, data e luogo di nascita.
Si può ottenere sia nel Comune di nascita sia nel Comune di residenza al momento della nascita. Per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1977 n. 127 (Bassanini) il certificato è rilasciato dal Comune dove è stata denunciata la nascita o dal Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita.

Nel Comune di attuale residenza si può ottenere, presso l’Ufficio Anagrafe, il certificato di nascita. Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove saranno indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Estratto di nascita

L’estratto per riassunto dell’atto di nascita certifica cognome, nome, luogo, data, ora di nascita ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso, …).
Possono essere inoltre indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato. Può essere rilasciato su modello Internazionale (Plurilingue) previa richiesta dell’interessato.

Per ottenere l’estratto di nascita ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalla legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.
L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

L’estratto di nascita con l’indicazione delle generalità dei genitori e quello redatto su modello plurilingue viene rilasciato esclusivamente al diretto interessato o a persona minuta di delega corredata da un documento di riconoscimento valido.

Copia integrale dell’atto di nascita

La copia integrale dell’atto di nascita è una fotocopia dell’atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.

La copia integrale può essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento d’identificazione) oppure motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.

Matrimonio

Certificato di matrimonio

Certifica il luogo e la data di celebrazione del matrimonio.
Può essere rilasciato se l’atto di matrimonio risulta registrato presso il Comune di Dogliani.

Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Diversamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Estratto di atto di matrimonio

L’estratto di matrimonio certifica il luogo, la data del matrimonio ed eventuali annotazioni (separazione patrimoniale fra coniugi, convenzioni matrimoniali stipulate successivamente al matrimonio, ecc.)
Per ottenere l’estratto di matrimonio ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalla legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.

L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di un documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Copia integrale dell’atto di matrimonio

La copia integrale dell’atto di matrimonio è una fotocopia dell’atto di matrimonio contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.

La copia integrale può essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido( per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.

Morte

Certificato di morte

Il certificato di morte contiene i dati essenziali legati al decesso (generalità del defunto, luogo e data di morte).
Il cerificato di morte può essere rilasciato se l’atto è registrato presso il nostro comune.

Viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di un apposito modulo dove devono essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Estratto dell’atto di morte

L’estratto di morte certifica cognome e nome del defunto, luogo, data e ora del decesso ed eventuali annotazioni.
Per ottenere l’estratto di morte è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.

L’estratto viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di un apposito modulo dove devono essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Copia integrale dell’atto di morte

La copia integrale dell’atto di morte è una fotocopia dell’atto di morte contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.

La copia integrale può essere rilasciata solo ai parenti più prossimi del defunto muniti di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.

Altre certificazioni

Certificato di stato libero

E’ il certificato che serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, già coniugato/a).

Il certificato di stato libero viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido.
Diversamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di un apposito modulo dove devono essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Certificato di vedovanza

Il certificato di vedovanza attesta lo stato civile di un coniuge rimasto vedovo.

Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di un documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di un apposito modulo dove devono essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.


Cittadinanza

In materia di cittadinanza, l’Ufficio di Stato Civile è a disposizione per fornire eventuali informazioni circa le procedure da seguire per ogni specifico caso.


Dichiarazione di morte

La denuncia di morte deve essere resa entro le 24 ore successive al decesso all’Ufficiale di Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta, da un familiare o da una persona incaricata.

Occorre presentare la certificazione medica attestante il decesso, i dati anagrafici e il codice fiscale del defunto.

Documenti


Dichiarazione di morte: Trasporto della salma

Trasporto della salma o delle ceneri da fuori con tumulazione nel Cimitero di Dogliani e per fuori Comune, cioè con partenza da Dogliani per tumulazione in un cimitero di altro Comune.

E’ dovuto al Comune un diritto fisso di € 26,00 (da pagare presso l’Ufficio Tributi orario dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13).

Inoltre, per le pratiche di trasporto della salma fuori dal Comune sono necessarie n° 2 marche da bollo, di cui una per la domanda e l’altra per l’autorizzazione al trasporto per un importo di € 16,00 ciascuna.

Documenti


Dichiarazione di nascita

La denuncia di nascita può essere resa da uno dei genitori oppure da entrambi se fra loro non coniugati, dal medico, dall’ostetrica, da altra persona che abbia assistito al parto o da un procuratore speciale.

La denuncia può essere resa:

  • entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuto il parto
  • entro 10 giorni innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione è resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.

Il/I denunciante/i deve/devono presentarsi con un documento di identità valido.


Matrimonio

Matrimonio civile

I matrimoni civili sono celebrati nella Casa Comunale dal Sindaco o da un suo delegato alla presenza di due testimoni. Nel caso gli sposi o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana occorre l’intervento dell’interprete.
Ci si può spostare anche in un Comune diverso da quello in cui si risiede esprimendo tale volontà all’Ufficiale dello Stato Civile  per iscritto ed indicando il Comune dove si intende contrarre matrimonio ed i motivi di tale scelta.

Per i matrimoni civili, richiesti da sposi non residenti nel Comune di Dogliani, è stato stabilito un rimborso spese con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03.09.2009 (Individuazione locali comunali per la celebrazione dei matrimoni civili e determinazione quote rimborso spese per il loro utilizzo).

Il rimborso è determinato in:

  • € 150,00 per matrimoni celebrati in orario di ufficio
  • € 200,00 per matrimoni celebrati fuori orario d’ufficio

La quota deve essere pagata al momento della prenotazione del matrimonio all’Ufficio Tributi del Comune (orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13).

Regime patrimoniale

Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religiosa, gli sposi dichiarano la scelta del regime patrimoniale. Tale scelta potrà essere successivamente modificata con atto notarile annotato sull’atto di matrimonio su richiesta del Notaio.

Si può richiedere l’estratto dell’atto di matrimonio per riassunto dove è riportata la relativa annotazione.

Nel caso il documento debba essere presentato ad una pubblica amministrazione, il cittadino deve produrre l’autocertificazione.


Matrimonio: Pubblicazioni di matrimonio

Per contrarre matrimonio, sia con rito civile che con rito religioso, è nesessario presentare richiesta per le pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte per 8 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione  del verbale, nell’apposito spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.
Ai fini della pubblicità legale, le pubblicazioni di matrimonio sono esposte nell’Albo Web del Comune di Dogliani.
Dal 1^ gennaio 2012 la funzione di pubblicità legale è svolta esclusivamente dalla pubblicazione on – line.
Il matrimonio potrà essere celebrato a decorrere dal 4° giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni e non oltre 180 giorni da tale data.
Si precisa che i futuri sposi devono essere maggiorenni (se minorenni devono essere autorizzati dal Tribunale per i Minorenni), almeno uno dei due deve essere residente nel Comune di Dogliani e devono presentarsi muniti di codice fiscale.

Le pubblicazioni vengono effettuate su appuntamento preventivamente concordato con l’Ufficio di Stato Civile. Nel caso gli sposi o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana occorre l’intervento dell’interprete.

L’atto di affissione è da redigere in bollo.
Costo:

  • € 16,00 nel caso in cui gli sposi siano entrambi residenti nel Comune di Dogliani
  • € 32,00 nel caso in cui uno degli sposi sia residente in altro Comune.

Per i matrimoni con rito religioso, gli sposi dovranno presentare la richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa Comunale avanzata dal ministro del culto (matrimonio concordatario)

Per la documentazione necessaria alla pubblicazione, gli sposi dovranno rivolgersi, muniti di documento di riconoscimento valido, all’Ufficiale di Stato Civile che, previa acquisizione dei dati anagrafici degli sposi, provvederà d’ufficio a richiedere le certificazioni necessarie ai Comuni di competenza.
I cittadini stranieri dovranno produrre il nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del Paese d’origine, il documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano ed il passaporto in corso di validità.

Considerata la complessità della pratica, si consiglia di presentarsi all’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipi sulla data prevista per la celebrazione del matrimonio.


Separazioni e divorzi

Competono all’Ufficio di Stato Civile gli adempimenti successivi alla sentenza di separazione o di divorzio emessa dai Tribunali, d’ufficio, dopo aver ricevuto la relativa documentazione dei Tribunali stessi.

Le sentenze di divorzio vengono annotate a margine degli atti di matrimonio e di nascita (fase terminale affinchè il divorzio sia definitivo).
Si possono richiedere i certificati di stato libero degli ex coniugi e gli estratti degli atti di matrimonio o di nascita dove sono annotate le sentenze di divorzio.


Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:

  • come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario di Cuneo
  • di fronte ad un avvocato (art. 6) – solo consensuale
  • di fronte all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12) – solo consensuale

Questo intervento normativo non incide sui tre anni che i coniugi devono attendere tra la separazione e divorzio.

Come fare:

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di “separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle convenzioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile”. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • non vi siano figli minori comuni
  • non vi siano figli maggiorenni incapaci comuni
  • non vi siano figli portatori di handicap grave (L. 104/92) comuni
  • non vi siano figli economicamente non autosufficienti comuni
  • non vi siano accordi patrimoniali

Al  fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Informazioni specifiche:

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • Residenza di uno dei coniugi

Documentazione da presentare davanti all’Ufficiale di Stato Civile:

  • Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata da entrambi i coniugi
  • Documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi
  • Versamento del diritto fisso € 15,00 da corrispondere direttamente in Comune presso l’ufficio Ragioneria – Tributi o sul conto corrente intestato al Comune: IBAN IT56G0845046100000010831434

Documenti


Trasmissione notizie di Stato Civile

A seguito delle richieste pervenute da connazionali e cittadini stranieri residenti all’estero, si è provveduto a creare un apposito indirizzo  di posta elettronica denominato statocivile@comune.dogliani.cn.it ed uno di posta certificata denominato statocivile@pec.comune.dogliani.cn.it

Gli interessati a ricevere notizie relative ad eventi di nascita, matrimonio o morte avvenuti nel Comune di Dogliani a partire dall’anno 1866, possono inviare a questo indirizzo le loro richieste, che verranno esaminate dal Servizio di Stato Civile ed eventuali certificazioni verranno spedite a mezzo di posta ordinaria.
Se le richieste vengono inoltrate tramite posta certificata si provvederà a rispondere con posta certificata.

Ultima modifica: 6 Febbraio 2020 alle 12:43
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