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Regione Piemonte

Comunicazione alla cittadinanza

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Comunicazione alla cittadinanza

Data:

20 Giugno 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

A fronte dell’impegno manifestato di condivisione e trasparenza, l’amministrazione comunale di dogliani comunica che in data 06/06/2024, è pervenuta da due società., allo sportello unico delle attività produttive del comune di dogliani richiesta prot.n. 2024/07180 volta ad ottenere il provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione della stazione radio base con impianto wi-fi witel su struttura cluster towers, nel comune di dogliani, strada provinciale 661.

l’intervento dovrebbe essere localizzato alla periferia nord del comune di dogliani, in proprietà privata, indicata nel piano regolatore come zona “e – produttivo agricolo”. tale area è sottoposta a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 lettera c) e d) essendo fascia di rispetto di 150m dal fiume rea (cn) e prevede il posizionamento di un palo poligonale in carpenteria metallica di altezza pari a 30 metri, dotata di pennone sommitale pari a sette metri, altezza totale da terra trentasette metri.

l’attuale amministrazione comunale manifesta con la presente molte perplessità in relazione a tale installazione che, oltre ad essere impattante dal punto di vista paesaggistico (alla luce dello stato di dissesto esistente sul luogo e validato dall’autorità competente), presenta profili in ordine a questioni di salute pubblica che devono essere accertati ed approfonditi (non potendo effettuare un giudizio prognostico su essi).
ed infatti, si ritiene che ogni opera di cui si chieda l’installazione debba rispondere al requisito primario della sicurezza dei luoghi e della salute per la popolazione.
per tale motivo, l’amministrazione entrante, nell’interesse dei cittadini, si è prontamente attivata per chiedere alle società che hanno presentato l’istanza di assolvere all’obbligo di trasmettere uno studio di compatibilità idraulica dell’intervento ed una relazione sulle diverse opportunità di ricollocazione dello stesso in un luogo meno impattante con il dissesto.

di contro, per spirito di chiarezza, è necessario che i doglianesi siano informati sulle azioni che il comune può mettere in atto per ostacolare tale iniziativa.

tali azioni si scontrano, in parte, con la normativa e con la giurisprudenza amministrativa in materia che prevede un’incompetenza funzionale del sindaco in quanto i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e le opere riguardanti le telecomunicazioni, di competenza statale, hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria (cfr. d.l. n. 18/2020 e successive modifiche; ordinanza del tar catania n. 551/2020, sentenza del tar napoli n. 3324/2020).

per quanto riguarda poi la localizzazione di dette strutture, l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, prevede che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza. di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della l. n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. sentenza n. 436 del 18.11.2008, tar emilia romagna, parma). in definitiva, i comuni hanno il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.

a fronte di tale normativa, che non può essere sottaciuta, l’impegno dell’amministrazione è quello di avviare un’indagine che consenta di comprendere la fattibilità dell’operazione, anche in relazione al vincolo paesaggistico ed intavolare una trattativa volta a trovare possibili soluzioni per una diversa sistemazione della struttura, nel rispetto della sicurezza tout court della popolazione.

nella malaugurata ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un accordo, si profilerà l’opzione di demandare la questione alla giustizia amministrativa, una volta esperite tutte le valutazioni del caso e dopo aver istruito compiutamente il fascicolo.

si rende noto, inoltre, che nel marzo 2024 è stata depositata presso gli uffici del comune relazione tecnico agronomica relativa al progetto di installazione di un impianto agrivoltaico su una superfice agricola da parte di un’azienda agricola di dogliani.

si tratta di una dia, dichiarazione di inizio lavori asseverata, che dovrà chiaramente essere in linea con la dgr 31 luglio 2023, n. 58-7356 “decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7 che ha fornito indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021”. la regione piemonte ha così inteso bloccare lo sviluppo del fotovoltaico a terra, inserendo un vincolo di inidoneità che interessa la quasi totalità del territorio regionale.

gli impianti agrivoltaici ammessi devono rispettare il principio di continuità, che consiste nel mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi cinque anni produttivi, prendendo come riferimento per i prezzi l’anno precedente alla stesura della relazione agronomica allegata al progetto.
il primo “scontro” di interessi, e forse il più rilevante, è quello tra l’esigenza di avere energia rinnovabile per autoconsumo e la tutela dei vincoli paesaggistici e comunque del paesaggio in generale. occorre evidenziare che sta già maturando, nelle aule dei tribunali amministrativi, un regime di favor nei confronti dell’agrivoltaico, considerato meno impattante, anche alla luce della contrapposizione con il fotovoltaico tradizionale (cons. di stato n. 8029/2023).

ben consapevole di tale orientamento, l’amministrazione, in linea con il proposito di valorizzare il nostro territorio anche mediante la cura del paesaggio, auspica ed invita coloro che intendano installare tali impianti a farlo in modo da non impattare esteticamente e di escogitare con i propri tecnici soluzioni che non deturpino il nostro invidiabile ed invidiato panorama. dal canto dell’amministrazione, vi è chiaramente un’incondizionata apertura per confrontarsi e valutare tutti gli interessi in gioco, sia pubblici che privati.

Ultimo aggiornamento: 20/06/2024, 11:09

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