Per effettuare l’accensione dei fuochi d’artificio occorre ottenere una autorizzazione ai sensi dell’ Art. 57 T.U.L.P.S. rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e nei Comuni nei quali non è presente l’autorità di P.S. (questore o commissario di P.S.) dal Sindaco.
La licenza può essere richiesta dal pirotecnico o da un dipendente del pirotecnico titolare di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. o da chiunque sia in possesso di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. e di nullaosta ex Art. 55 T.U.L.P.S. all’acquisto del materiale pirotecnico.