A chi è rivolto
A tutti
Descrizione
Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.
L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, che attesta una serie di fatti, stati e condizioni. Ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce, va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e va presentata, anche da un’altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.
Con l’autocertificazione si possono attestare:
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l’esistenza in vita;
- la residenza;
- lo stato di famiglia;
- lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell`ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);
- l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- l’appartenenza a ordini professionali;
- il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
- il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l`indicazione dell’ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell`archivio dell’anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;
- l’iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l`applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di vivere a carico di qualcuno;
- tutti i dati, a diretta conoscenza dell’interessato, contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
Copertura Geografica
Comune di Dogliani
Come fare
Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Le Amministrazioni devono acquisire d’ufficio le informazioni contenute negli atti o certificati e devono accettare l`autocertificazione. Il dipendente addetto che non accetta l’autocertificazione né l’attestazione di stati, qualità personali e fatti, tramite l’esibizione di un documento di riconoscimento, viola i doveri di ufficio.
La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente l’autocertificazione.
Possono presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia.
L’autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.
Il pubblico ufficiale deve accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l`identità.
L’autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona.
Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l’interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione resa.
Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.
nformazioni riguardanti l’OBBLIGO di ricevere l’autocertificazione anche per i privati – Legge n. 120 del 11/09/2020
In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni). L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive etc.).
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate
In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, CHIUNQUE (PUBBLICI E PRIVATI) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute
Dove è possibile presentare l’autocertificazione
- Tutti gli Uffici delle Amministrazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi (per esempio Amministrazione Finanziaria, P.R.A., SIAE, Questura, Uffici Comunali – Provinciali – Regionali, Motorizzazione Civile, Uffici postali, Ufficio di collocamento, Camera di Commercio, A.S.L., E.N.E.L, Azienda Trasporti Pubblici, Scuole, Università, ecc.)
- gli uffici privati (banche, assicurazioni,ecc)
Cosa serve
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi
Cosa si ottiene
Autocertificazione desiderata
Tempi e scadenze
Le tempistiche specifiche dipendono dal caso specifico
Informazioni servizio
-
Non digitale
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Allegati
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: testo del DPR 445/2000 in materia di autocertificazioneL 120-2020: testo della l. 120/2020 in materia di autocertificazione tra privati
modello di autocertificazione
Pagina aggiornata il 29/08/2024