A chi è rivolto
A tutti
Descrizione
Si tratta della denuncia effettuata da chi, persona fisica o giuridica pubblica o privata, ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, che si trova sul territorio del Comune di Dogliani, qualunque ne siano il tipo (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici) e le condizioni (integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione) e a qualunque titolo essi siano destinati.
Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Copertura Geografica
Comune di Dogliani
Come fare
La denuncia, redatta su apposito modulo in duplice copia, deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
La data riportata deve essere quella in cui il cessionario consegue l’effettiva disponibilità dell’immobile.
Il modulo si può ritirare presso l’Ufficio Polizia Municipale, nelle tabaccherie, nelle cartolerie.
Cosa serve
Le cessioni di fabbricato possono essere consegnate:
- l’Ufficio polizia municipale del Comune di Dogliani che rilascia una ricevuta, oppure inviate all’Ufficio
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell’osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale).
Cosa si ottiene
Cessioni di fabbricato
Tempi e scadenze
Le tempistiche vengono definite singolarmente
Informazioni servizio
-
Non digitale
Ulteriori informazioni
Novità in materia di cessioni fabbricato
Decreto Legge n.79 del 20/6/2012 convertito il Legge n.131 del 7/8/2012
Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Sono esonerati dall’obbligo della denuncia di cessione di fabbricato:
- gli esercenti attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già la notifica all’Autorità di P.S. (es. alberghi, pensioni ecc.);
- i contratti di rinnovo della locazione in caso di proroga a favore della stessa persona.
La mancata presentazione della denuncia è punita con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a euro 1.549,00.
Decreto Legge n.79 del 20/6/2012 convertito il Legge n.131 del 7/8/2012
Art. 2 – Comunicazione della cessione di fabbricati
- La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
- L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
- Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalita’ di trasmissione.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
- L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Condizioni di servizio
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Cessione fabbricatoPagina aggiornata il 04/09/2024