A chi è rivolto
I datori di lavoro
Descrizione
Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n° 1124 del 30.6.1965 obbligano i datori di lavoro a denunciare all’I.N.A.I.L. ed alla locale AUTORITÀ DI P.S. (al Commissariato di P.S. oppure, se la località non è sede di Commissariato, al Sindaco), entro 2 giorni dall’avvenuto incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico-legale.
La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e di denuncia incompleta, prevedendo per tutti e tre i casi l’applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n° 561/93.
Il datore di lavoro dovrà ritirare presso l’I.N.A.I.L. l’apposito modello, compilarlo seguendo le istruzioni date dall’Ente, quindi presentarlo sia all’Ente stesso che all’Autorità di P.S.
Copertura Geografica
Comune di Dogliani
Come fare
Presentare la denuncia
Cosa serve
La denuncia può essere presentata:
- all’Ufficio Polizia Amministrativa che rilascia una ricevuta;
- al piantone dei Vigili Urbani in caso di chiusura dell’Ufficio Polizia Amministrativa;
- inviate all’Ufficio Polizia Amministrativa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell’osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale).
Cosa si ottiene
Presentazione della denuncia e adempimento agli obblighi
Tempi e scadenze
Il termine per la presentazione delle denunce è di due giorni dalla data del rilascio del certificato medico, relativo all’infortunio o dalla data in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’infortunio stesso.
In quest’ultimo caso può essere allegata una dichiarazione del dipendente, riferita al momento della consegna del certificato.
I moduli per la denuncia sono forniti dall’INAIL.
Informazioni servizio
-
Non digitale
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Sanzioni
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° g ennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177 della legge finanziaria 2007).
Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:
- denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da € 2.580 a € 7.745
- codice fiscale mancante o inesatto € 127
Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio sul lavoro occorso a personale della propria azienda, che abbia per conseguenza l’inabilità per più di tre giorni o la morte. La denuncia va effettuata obbligatoriamente entro due giorni dalla venuta a conoscenza e rivolta all’autorità locale di pubblica sicurezza del luogo in cui si è verificato è l’infortunio.
Condizioni di servizio
Contatti
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Pagina aggiornata il 04/09/2024