’art.7 del d.lgs. n.286 del 25/7/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che ha ripreso l’art.147 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18/6/1931), prevede che :
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.