Si considera piscina un complesso attrezzato per la balneazione, che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
Rientrano nel campo di applicabilità della presente procedura le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, mentre sono esclusi i cosiddetti impianti sportivi (approvati dal CONI), le piscine a uso terapeutico e le piscine a uso esclusivamente privato, e precisamente con accesso a persone munite di un titolo particolare, ben identificate e identificabili.
Per aprire al pubblico una piscina a uso pubblico occorre procedere con l’iter di tipo edilizio-urbanistico, quindi con l’iter delle procedure e dei documenti necessari per ottenere l’agibilità della struttura e infine ottenere l’autorizzazione per l’esercizio, oggetto quest’ultima della presente procedura.