A chi è rivolto
A tutti
Descrizione
Il verbale per la violazione alle Norme del Codice della Strada va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione per il pagamento. La notifica a uno degli obbligati in solido di un verbale che è stato contestato immediatamente al trasgressore
deve avvenire entro 100 giorni dall’accertamento.
Copertura Geografica
Comune di Dogliani
Come fare
Per pagare:
- Direttamente presso il Comune di Dogliani Ufficio tributi – Piazza San Paolo, n. 10 – 3° piano dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- Con c.c.p. n. 11357126 intestato al Comune di Dogliani indicando nella causale il numero di verbale codice IBAN IT 81 U 0760110200000011357126
- Versamento sul c/c bancario codice IBAN IT 56 G 0845046100000010831434
Cosa serve
Occorre specificare il numero di verbale
Cosa si ottiene
Pagamento della contravvenzione
Tempi e scadenze
La notifica a uno degli obbligati in solido di un verbale che è stato contestato immediatamente al trasgressore deve avvenire entro 100 giorni dall’accertamento.
Informazioni servizio
-
Non digitale
Ulteriori informazioni
Può essere presentato, alternativamente
- al PREFETTO della Provincia di Cuneo entro 60 giorni dalla notificazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l’ufficio di Polizia Municipale di Dogliani – Ufficio Protocollo -Piazza San Paolo, n. 10, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
- al GIUDICE DI PACE di Dogliani entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all’estero. Il ricorso è depositato presso l’ufficio del Giudice di Pace di Dogliani.
Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta. Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni.
La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione ( nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata).
Se il ricorso viene accolto viene emessa un’ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un’ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.
Avverso l’ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace
La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60 giorni dalla data di notificazione. Dopo la scadenza la somma da pagare sarà maggiorata degli interessi di mora.
Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l’invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza – ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.
Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Allegati
Comunicazione dati patente (art. 126 bis): modulo per la comunicazione dei dati del conducente e della patente di guida (da utilizzarsi anche per i possessori di C.Q.C. o C.A.P)Richiesta rateazione sanzioni C.d.S.: richiesta di rateazione per sanzioni elevate ai sensi del Codice della strada (Art. 202Bis C.d.S.)
Istanza di demolizione veicolo : istanza di demolizione di veicolo ai sensi dell’art. 193, c. 3, C.d.S.
Pagina aggiornata il 04/09/2024