Il Regolamento CEE n.2238/93 stabilisce che le persone fisiche o giuridiche che posseggono a qualsiasi titolo prodotti vitivinicoli, sono soggetti all’obbligo della tenuta di registri indicanti le entrate e le uscite di detti prodotti. Detti registri devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell’uso alla vidimazione. Il Decreto dirigenziale del 22.11.1999 stabilisce che la vidimazione è effettuata oltre dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, anche presso il comune ove ha sede lo stabilimento o il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.